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LEGGE 29 marzo 1952, n. 230

Concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti per la costruzione di case popolari in favore dell'Ente siciliano case per i lavoratori.

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Testo in vigore dal:  3-5-1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui all'"Ente siciliano per le case ai lavoratori", istituito con legge regionale 18 gennaio 1949, n. 1, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici- liana del 24 gennaio 1949, n. 3, nei modi e nelle forme prescritte dal testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 marzo 1952

EINAUDI DE GASPERI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI