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LEGGE 4 marzo 1952, n. 137

Assistenza a favore dei profughi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2000)
Testo in vigore dal:  1-1-2001
aggiornamenti all'articolo

Art. 17


Per la durata di un quadriennio dall'entrata in vigore della presente legge, gli Istituti autonomi delle case popolari e l'U.N.R.R.A. - Casas sono tenuti a riservare ai profughi la aliquota del 15 per cento degli alloggi che saranno costruiti ed abitabili a partire dal 1 gennaio 1952. Nella assegnazione sarà data la precedenza ai profughi ricoverati nei centri di raccolta dipendenti dal Ministero dell'interno e, successivamente, agli assistiti fuori campo.
La stessa aliquota del 15 per cento deve essere riservata, per lo stesso periodo di un quadriennio da parte dell'Istituto nazionale case impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.), per i profughi dipendenti statali in possesso dei titoli per concorrere all'assegnazione di case del predetto Istituto.
In ogni Provincia una speciale Commissione nominata dal prefetto e presieduta da un funzionario di prefettura di grado non inferiore al 6° provvederà alla assegnazione degli alloggi di cui sopra.
Della Commissione devono far parte un rappresentante dell'Istituto costruttore, un rappresentante del Genio civile, un funzionario della Intendenza di finanza e un funzionario della pubblica sicurezza designato dal questore e un rappresentante dei profughi nominato dal predetto. (3) (7) (8)
((11))
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 14 ottobre 1960, n. 1219 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che le disposizioni del presente articolo sono prorogate fino al 31 dicembre 1963.
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AGGIORNAMENTO (7)
La L. 10 novembre 1964, n. 1225 ha disposto (con l'art. 4) che le disposizioni di cui al presente articolo sono prorogate fino al 31 dicembre 1968.
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AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 28 agosto 1970, n. 622, convertito con modificazioni dalla L. 19 ottobre 1970, n. 744, ha disposto (con l'art. 4, comma 6) che "Per un biennio dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'aliquota stabilita dall'articolo 17 della legge 4 marzo 1952, n. 137, è elevata al trenta per cento; almeno la metà di tale aliquota sarà assegnata con precedenza ai connazionali rimpatriati dalla Libia dal 1 settembre 1969".
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AGGIORNAMENTO (11)
La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art. 45, comma 3) che il termine per la domanda di cessione di immobili a profughi di cui agli articoli 1, 17 e 18 della presente legge, è prorogato sino al 30 dicembre 2005.