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LEGGE 23 febbraio 1952, n. 108

Contributo annuo a favore dell'istituto italiano di studi germanici, dell'Unione matematica italiana e della Casa internazionale di Roma.

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Testo in vigore dal:  28-3-1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È autorizzata la concessione, a partire dall'esercizio finanziario 1950-51, dei seguenti contributi annui:
lire 3.000.000 a favore dell'Istituto italiano di studi germanici in Roma;
lire 600.000 quale rimborso alla "Casa internazionale" in Roma per prestazioni ed ospitalità a favore di studiosi stranieri che si recano in Italia per motivi culturali;
lire 500.000 in favore dell'Unione matematica italiana.