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LEGGE 22 febbraio 1952, n. 107

Agevolazioni a favore di alcune categorie della gente di mare.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  28-3-1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


I marittimi muniti di patente di padrone, i quali, alla data di pubblicazione della presente legge, abbiano effettuato almeno dodici mesi di navigazione fuori del Mediterraneo quali addetti alla direzione nautica o al comando di guardia su unità destinate alla pesca atlantica, possono imbarcare con le stesse funzioni sulle unità adibite a tale servizio nelle zone in cui abbiano compiuto la navigazione suddetta.