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LEGGE 11 febbraio 1952, n. 62

Provvedimenti a favore dei portieri e lavoratori addetti alla pulizia degli immobili urbani dipendenti da cooperative edilizie a contributo statale e da Istituti autonomi per le case popolari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  11-3-1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il salario minimo risultante in ogni provincia dall'applicazione dell'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 628, spetta, dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche ai portieri degli immobili di proprietà delle cooperative edilizie fruenti di contributo statale e degli Istituti autonomi per le case popolari.
È fatto salvo l'eventuale trattamento più favorevole in atto.