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LEGGE 18 gennaio 1952, n. 36

Estensione agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  22-2-1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA la seguente legge:

Art. 1


Gli ufficiali della Guardia di finanza in servizio permanente effettivo, che abbiano almeno quindici anni di servizio utile per la pensione, dei quali dodici di servizio effettivo, collocati nella riserva od in congedo assoluto in riforma od a riposo, per aver conseguito una pensione vitalizia od un assegno rinnovabile di guerra da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A) annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, in conseguenza di ferite, lesioni od infermità riportate od aggravate per servizio di guerra nel conflitto 1940-45, hanno diritto ad un emolumento mensile che, aggiunto al trattamento risultante dagli assegni di congedo provvisorio o dalla pensione ordinaria per anzianità di servizio, determinato ai sensi dell'art. 44, lettere b), c) e d), della legge 16 giugno 1935, n. 1026, dell'art. 46 del regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, e dell'art. 1 del decreto legislativo 13 agosto 1947, n. 833, e successive modificazioni, nonché dal relativo caroviveri e dalla indennità speciale di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 novembre 1947, n. 1457, faccia corrispondere, per un periodo sino al raggiungimento del limite di età prescritto per il grado con il quale cessano dal servizio permanente e comunque per non oltre due anni, il trattamento suddetto a quello spettante, a titolo di stipendio, indennità militare e di carovita, ai parigrado del servizio permanente e che, per il rimanente periodo fino a tre anni dopo il raggiungimento del limite di età, faccia corrispondere il trattamento medesimo ai quattro quinti di quello dianzi specificato. Ai fini della liquidazione della pensione ordinaria è computato un periodo di cinque anni in aggiunta al servizio effettivamente prestato.
Gli ufficiali predetti che non raggiungano quindici anni di servizio utile per la pensione ovvero raggiungano quindici anni di detto servizio utile ma non dodici anni di servizio effettivo, hanno diritto ad un emolumento mensile per la durata di due anni pari alla differenza fra il trattamento economico di attività (a titolo di stipendio, indennità militare e carovita) e l'assegno integratore ad essi spettante in relazione agli anni di servizio prestato.