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LEGGE 8 gennaio 1952, n. 46

Contributo di lire 260.000.000 all'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese per la gestione degli acquedotti lucani.

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Testo in vigore dal:  26-2-1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È concesso all'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese un contributo straordinario, da parte dello Stato, di lire 260.000.000 nelle spese che l'Ente medesimo ha sostenuto durante il periodo dal 1 luglio 1948 al 30 giugno 1951 per l'esercizio e la manutenzione ordinaria degli acquedotti dell'Agri, del Basento e del Caramola in Lucania, da esso gestiti in esecuzione della legge 28 maggio 1942, n. 662.