stai visualizzando l'atto

LEGGE 8 gennaio 1952, n. 20

Autorizzazione della spesa straordinaria di lire 150 milioni per il potenziamento dell'attività peschereccia.

nascondi
Testo in vigore dal:  15-2-1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È autorizzata a carico del bilancio del Ministero della marina mercantile, per l'esercizio finanziario 1951-52, la spesa straordinaria di lire 150.000.000 per sussidiare:
a) la costruzione in cantieri nazionali di nuove navi e galleggianti per la pesca, o per il trasporto del pescato;
b) il miglioramento di navi e di galleggianti esistenti, mediante nuove istallazioni per uso della pesca;
c) l'impianto di stabilimenti per la lavorazione del pesce e dei sottoprodotti della pesca;
d) l'impianto di stabilimenti per la fabbricazione di reti e di altri attrezzi da pesca;
e) l'impianto di magazzini per la conservazione e la distribuzione del pescato e per l'approvvigionamento delle barche da pesca; di officine per la riparazione dei mezzi e degli attrezzi per la pesca; di manufatti di uso collettivo per i pescatori;
f) la costruzione di manufatti a terra, occorrenti per l'impianto di nuove tonnare e di altri sistemi fissi di pesca e per il miglioramento di quelli esistenti;
g) la costruzione e la sistemazione di peschiere e di altri manufatti per l'allevamento del pesce e di altri animali acquatici;
h) la costruzione o il miglioramento di mercati all'ingrosso del pesce;
i) l'acquisto e la rinnovazione di reti, lampade con relativi impianti di alimentazione e ricarica di accumulatori elettrici, funi, cavi, filati, tele ed altre materie ed attrezzature da pesca;
l) gli impianti a bordo e a terra di frigoriferi per la conservazione del pescato ed impianti a terra per la produzione del ghiaccio;
m) la provvista e l'impianto a bordo di apparecchi radiofonici ricetrasmittenti, ultrasonori, ecometri ed ogni altro impianto ed apparecchio che il progresso tecnico appresta al fine di ridurre od eliminare il logorio o la perdita degli attrezzi da pesca, di incrementare la produzione ittica e di tutelare la sicurezza della vita in mare;
n) l'istituzione ed il funzionamento di orfanotrofi per figli di pescatori, di case di riposo per pescatori inabili ed altri istituti di assistenza morale e materiale per i pescatori;
o) le campagne esplorative per la ricerca di nuovi campi di pesca;
p) ogni mezzo di propaganda del consumo dei prodotti della pesca;
q) ogni altra attività ed iniziativa intesa ai fini di cui alle precedenti lettere.
L'ammontare del contributo non può superare il limite massimo del 50 per cento della spesa.
La corresponsione del contributo è disposta con decreto del Ministro per la marina mercanti e, sentito un Comitato tecnico, composto dal Sottosegretario di Stato per la marina mercantile, che lo presiede, dal direttore generale della pesca e del demanio marittimo e da tre esperti nominati dal Ministro per la marina mercantile su designazione delle organizzazioni cooperative nazionali esistenti.
Esercita le funzioni di segretario del Comitato un funzionario amministrativo di grado non inferiore allo ottavo.