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LEGGE 2 gennaio 1952, n. 51

Modificazioni al regio decreto-legge 7 dicembre 1942, numero 1808, concernente provvedimenti relativi a perdite di navi mercantili ed al reimpiego delle corrispondenti indennità.

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Testo in vigore dal:  2-3-1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Ministro per la marina mercantile, di concerto con quello per il tesoro, è autorizzato a concedere a suo insindacabile giudizio lo svincolo integrale delle quote di indennità di cui alla lettera c) dell'art. 2 del regio decreto-legge 7 dicembre 1942, n. 1808, ove gli interessati ne facciano domanda entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge e dimostrino di non aver potuto adempiere all'obbligo del reimpiego nei termini, previsti dall'articolo suindicato.