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LEGGE 2 gennaio 1952, n. 14

Proroga della legge 10 agosto 1950, n. 724, sui miglioramenti delle pensioni della gente di mare.

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Testo in vigore dal:  14-2-1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


In attesa che sia stabilito in via definitiva il trattamento economico dei titolari di pensione a carico della Gestione marittimi e della Gestione speciale della Cassa nazionale per la previdenza marinara nonché dei titolari di pensione del Fondo Adria, continuerà ad essere corrisposto il particolare assegno previsto dall'art. 1 della legge 10 agosto 1950, n. 724.