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LEGGE 2 gennaio 1952, n. 10

Disposizioni integrative della legge 10 agosto 1950, n. 647, per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  7-2-1952 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'art. 2 della legge 10 agosto 1950, n. 647, è sostituito dal seguente:
"Per le opere riguardanti la viabilità ordinaria non statale, da eseguirsi ai sensi dell'art. 1, lo Stato potrà assumere a totale o parziale suo carico la spesa di sistemazione di strade esistenti anche se per tali opere non sia prevista la concessione di contributi dello Stato.
"Potrà inoltre assumere a totale o parziale suo carico la costruzione di nuove strade per le quali non sia previsto alcun contributo.
"Per l'esecuzione dei lavori di viabilità ordinaria non statale, per i quali è previsto il concorso dello Stato, il Ministero dei lavori pubblici, in attesa del perfezionamento delle pratiche relative ai mutui, è autorizzato ad anticipare sui fondi di cui al successivo art. 5 la quota di spesa a carico degli enti locali, previo riconoscimento di debito da parte degli stessi. In tal caso, il Ministero dei lavori pubblici darà comunicazione dell'anticipazione a quello del tesoro, il quale potrà sostituirsi all'ente locale nell'adempimento delle pratiche necessarie all'ottenimento del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti.
"Il ricavo del mutuo affluirà alle Casse dello Stato a copertura dell'anticipazione fatta.
"Con decreto del Ministro per il tesoro si provvederà al reintegro del corrispondente capitolo dello Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.
"Per i lavori di cui al terzo comma del presente articolo da eseguirsi in Comuni montani con popolazione non superiore ai 3000 abitanti lo Stato può assumere a totale suo carico l'onere relativo quando la quota di ammortamento e di interessi del mutuo da contrarsi da parte del- l'Amministrazione interessata gravi sul bilancio comunale in misura non inferiore a un decimo delle entrate del bilancio stesso nell'anno anteriore al finanziamento dei lavori.
"Sono da considerarsi Comuni montani quelli censuari il cui territorio abbia un'altitudine minima, non inferiore a metri 600 sul livello del mare, ovvero un dislivello non inferiore a metri 600 tra l'altitudine minima e quella massima, sempre che il reddito imponibile medio per ettaro censito, risultante della somma del reddito dominicale e del reddito agrario determinati a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, non sia maggiore di lire duecento.
"Per gli acquedotti anche promiscui e relative fognature da eseguirsi ai sensi dell'art. 1 lo Stato potrà assumere a totale suo carico la costruzione delle opere principali di raccolta e di adduzione, ivi compresi i serbatoi ed escluso comunque quanto attiene alla rete interna di distribuzione".