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LEGGE 12 agosto 1951, n. 741

Proroga al 31 dicembre 1951 del termine per l'ultimazione degli atti relativi alla liquidazione del Comitato italiano petroli.

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Testo in vigore dal:  21-9-1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Il termine di cui all'art. 3 della legge 28 giugno 1950, n. 482, per l'ultimazione degli atti relativi alla liquidazione del Comitato italiano petroli, è prorogato al 31 dicembre 1951.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 agosto 1951

EINAUDI DE GASPERI - CAMPILLI - VANONI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI