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LEGGE 22 febbraio 1951, n. 64

Soppressione dell'Ufficio Nazionale Statistico Economico dell'Agricoltura.

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Testo in vigore dal:  28-2-1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'Ufficio Nazionale Statistico Economico dell'Agricoltura (U.N.S.E.A.) istituito con decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367, è soppresso.
Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro, è nominato un commissario per la liquidazione dell'U.N.S.E.A.
Il Collegio sindacale dell'U.N.S.E.A., resta in carica fino al termine della liquidazione.
La liquidazione avrà la durata non superiore a mesi sei, prorogabile con provvedimento del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro. La proroga non può superare i tre mesi. Ove a tale scadenza sussistano ancora trattazioni amministrative, queste passeranno, quale stralcio, alla Ragioneria, centrale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.