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LEGGE 5 luglio 1951, n. 634

Modificazione all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 245, relativo all'applicazione dei normali limiti di età ai generali d'armata già trattenuti a vita nel servizio permanente effettivo.

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Testo in vigore dal:  17-8-1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È aggiunto il seguente comma all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 245:
"I generali d'armata di cui ai precedente comma conservano ad personam il trattamento economico in godimento alla data di cessazione dal servizio".