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LEGGE 29 giugno 1951, n. 623

Norme transitorie per la promozione a vice procuratore militare o giudice relatore e a cancelliere capo di tribunale militare.

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Testo in vigore dal:  25-8-1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

I posti disponibili fino alla data del 31 dicembre 1950 nei ruoli della giustizia militare per le promozioni al gradi di vice procuratore militare della Repubblica o giudice relatore e di cancelliere capo di tribunale militare sono conferiti, fino al 31 dicembre 1951, secondo le norme di cui all'art. 2, primo comma, della legge 24 ottobre 1942, n. 1378, ai magistrati e cancellieri in possesso dell'anzianità minima prescritta alla data del relativo scrutinio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 giugno 1951

EINAUDI PACCIARDI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI