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LEGGE 30 gennaio 1951, n. 62

Integrazione del ruolo amministrativo e del ruolo di ragioneria degli istituti di prevenzione e di pena.

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Testo in vigore dal:  13-3-1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


La tabella 4, allegata al regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, modificata dal decreto legislativo 23 aprile 1948, n. 1141, è sostituita da quella allegata alla presente legge, vistata dal Ministro per la grazia e giustizia e da quello per il tesoro.