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LEGGE 7 luglio 1951, n. 579

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1596, concernente la concessione di un contributo statale nella spesa per la costruzione dell'acquedotto dell'Alta Irpinia.

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Testo in vigore dal:  15-8-1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA
la seguente legge:

Articolo

unico. Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1596, è ratificato con le seguenti modificazioni:

Art. 1


Art. 1-bis (nuovo). - "Il Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, di cui all'art. 1 del regio decreto 9 aprile 1931, n. 334, è composto:
a) del presidente, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri;
b) di due vice presidenti, eletti a scrutinio segreto dal Consiglio di amministrazione nel proprio seno, uno fra i rappresentanti delle Amministrazioni provinciali della Puglia e l'altro fra quelli della Lucania;
c) di due membri, uno tecnico ed uno amministrativo, nominati dal Ministro per i lavori pubblici;
d) di un membro nominato dal Ministro per l'interno;
e) di un membro nominato dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica;
f) di un membro nominato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste;
g) di un membro nominato dal Ministro per il tesoro;
h) dei membri eletti dalle cinque Amministrazioni provinciali della. Puglia;
i) dei membri eletti dalle due Amministrazioni provinciali della Lucania;
l) del membro eletto dall'Amministrazione provinciale di Avellino".
Il quinto comma dell'art. 1 del regio decreto 9 aprile 1931, n. 334, è soppresso.
Art. 1-ter (nuovo). - "La Giunta permanente di cui all'art. 1 del regio decreto 19 aprile 1931, n. 334, è costituita dal presidente, dai vice presidenti del Consiglio di amministrazione, dal consigliere tecnico nominato dal Ministro per i lavori pubblici e dal consigliere nominato dal Ministro per il tesoro.
I vice presidenti esercitano le facoltà che saranno ad essi delegate dal presidente.
Art. 2. - È sostituito dal seguente:
"Nella spesa per la costruzione dell'acquedotto per detti Comuni, lo Stato concorre con un contributo straordinario in capitale di 560 milioni di cui al successivo art. 4, in ragione del 70 per cento della spesa stessa.
Alla residua spesa a carico dei Comuni sono applicabili le provvidenze contenute nelle leggi vigenti".
Disposizione transitoria.
Nella prima applicazione della presente legge, la elezione dei due vice presidenti sarà effettuata entro trenta giorni dall'ultima delle nomine che, ai sensi dell'art. 1-bis, faranno le Amministrazioni provinciali della Puglia, della Lucania e di Avellino, subito dopo che queste saranno state elettivamente ricostituite.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 luglio 1951

EINAUDI DE GASPERI - ALDISIO - SCELBA - PELLA - SEGNI - TOGNI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI