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LEGGE 12 luglio 1951, n. 561

Provvedimenti a favore della zona industriale e portuale di Livorno.

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Testo in vigore dal:  8-8-1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Agli stabilimenti industriali che entro il 31 dicembre 1955 saranno costruiti sulle aree della zona industriale di Livorno, non ancora utilizzate, anche se già vendute alla data della presente legge, si applicano:
a) l'esenzione dal pagamento dei dazi doganali per i materiali di costruzione, per le macchine ed in genere per tutto quanto potrà occorrere al primo impianto degli stabilimenti industriali;
b) l'esenzione, per un periodo di cinque anni dalla data di attivazione degli stabilimenti, dall'imposta di ricchezza mobile per i redditi derivanti dall'esercizio degli stabilimenti stessi.
Le stesse esenzioni si applicano altresì agli stabili menti industriali che dovessero essere ricostruiti anche se trasferiti di proprietà, nonché agli ampliamenti e alle trasformazioni degli stabilimenti già esistenti.