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LEGGE 29 giugno 1951, n. 532

Concessione di un contributo straordinario a favore dell'Associazione nazionale tra le famiglie italiane dei Martiri caduti per la libertà della Patria.

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Testo in vigore dal:  31-7-1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È autorizzata la concessione all'Associazione nazionale tra le famiglie italiane dei Martiri caduti per la Patria, con sede in Roma, di un contributo straordinario di lire due milioni.