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LEGGE 21 maggio 1951, n. 499

Efficacia delle disposizioni degli articoli 7, 10 e 17 del regio decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, convertito nella legge 21 ottobre 1940, n. 1518, per il ricupero e la rimessa in efficienza dei piroscafi francesi affondati nelle acque territoriali italiane.

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Testo in vigore dal:  25-7-1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Per il ricupero e la rimessa in efficacia dei piroscafi francesi affondati nelle acque territoriali italiane a causa di eventi bellici, sono richiamate in vigore, con effetto dal 1 gennaio 1948 e fino al 31 dicembre 1949, le disposizioni degli articoli 7, 10 e 17 del regio decreto - legge 21 giugno 1940, n. 856, convertito nella legge 21 ottobre 1940, n. 1518.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 maggio 1951

EINAUDI DE GASPERI - PACCIARDI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI