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LEGGE 29 giugno 1951, n. 489

Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/10/1957)
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Testo in vigore dal:  13-11-1957
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Al personale civile delle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, che sia comandato in missione, e agli appartenenti alle Forze armate ed ai Corpi organizzati militarmente comandati in missione o in trasferta per servizio isolato fuori dell'ordinaria sede di servizio, in località distanti almeno 15 chilometri, spettano le indennità appresso indicate per ogni 24 ore (ivi compreso il tempo trascorso in viaggio) di assenza dalla sede, nonché per l'eccedente periodo non inferiore a 8 ore, trascurandosi le minori frazioni di tempo:
Indennità
Lire
grado 1°........................................|
grado 2°........................................ > 6000 grado 3°........................................|

grado 4° o 1° del personale delle Ferrovie dello
Stato......................................... 5000

grado 5° o 2° del personale delle Ferrovie dello|
Stato.........................................|
grado 6° o 3° del personale delle Ferrovie dello > 4200 Stato.........................................|

grado 7° o 4° del personale delle Ferrovie dello|
Stato.........................................|
grado 8° o 5° del personale delle Ferrovie dello > 3700 Stato.........................................|

grado 9° o 6° del personale delle Ferrovie dello|
Stato.........................................|
grado 10° o 7° e 8° del personale delle Ferrovie|
dello Stato................................... > 2800 grado 11° o 9° del personale delle Ferrovie|
dello Stato e personale non di ruolo di 1ª e|
2ª categoria..................................|

grado 12° e 13° o 10° del personale delle Ferro-
vie dello Stato e personale non di ruolo di 30
categoria..................................... 2400
Commessi capi, primi commessi, commessi capi
agenti tecnici, uscieri capi, agenti tecnici e
personale subalterno con altre qualifiche
equiparate o gradi 11° e 12° del personale
delle Ferrovie dello Stato o commessi e primi
commessi di tabella B, allegato I, al regio
decreto 19 luglio 1941, n. 943, dell'Azienda
di Stato per i servizi telefonici e salariati
di ruolo con qualifiche di incaricati stabili
superiori e incaricati........................ 2300
Uscieri capi e uscieri, inservienti e personale
subalterno con altre qualifiche equiparate o
agenti ausiliari avventizi e diurnisti del-
l'Amministrazione delle poste e telegrafi non-
che commessi del quadro speciale allegato II
al regio decreto 1° luglio 1941, n. 943, del-
l'Azienda di Stato per i servizi telefonici,
ed agenti diurnisti dell'Azienda medesima; o
gradi 13° e 14° del personale delle Ferrovie
dello Stato e tutto il rimanente personale di
ruolo e non di ruolo, compresi i salariati.... 2000
Marescialli delle Forze armate e gradi corri-
spondenti dei Corpi organizzati militarmente
al servizio dello Stato....................... 2500
Sergenti maggiori e sergenti dell'Esercito e
gradi corrispondenti della Marina, dell'Aero-
nautica e dei Corpi organizzati militarmente
al servizio dello Stato....................... 2200
Caporali maggiori, caporali e soldati dell'Eser-
cito e gradi corrispondenti della Marina,
della Aeronautica e dei Corpi organizzati
militarmente al servizio dello Stato.......... 1800

Per le missioni o trasferte effettuate in località distanti non più di 15 chilometri e più di 8 chilometri, gli importi sopradetti son ridotti di un quinto.
Il trattamento previsto dal primo comma 6 ridotto alla metà dopo i primi 90 giorni e cessa dopo 240 giorni di missione o di servizio isolato continuativo in una medesima località.
Agli effetti del precedente comma si considera continuativa la missione o trasferta che si compie in una medesima località, quando non sia interrotta per una durata superiore a 60 giorni.
Ai medesimi fini si congiungono i periodi di missione interrotti dal congedo ordinario o straordinario.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 15 OTTOBRE 1957, N. 980))
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