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LEGGE 23 maggio 1951, n. 421

Estensione delle norme agevolative ed elevazione dei limiti fissati alle stesse, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 maggio 1947, n. 590.

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Testo in vigore dal:  23-6-1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


I rendiconti relativi all'esercizio finanziario 1940-41 e successivi fino a tutto l'esercizio finanziario 1948-49, presentati ai sensi dell'art. 60 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, potranno essere ammessi a discarico anche quando ricorrano le seguenti circostanze:
1) mancata od erronea applicazione dell'imposta generale sull'entrata e della tassa di bollo di quietanza fino all'importo di lire 500 per ogni titolo giustificativo di spesa;
2) errata applicazione dei tributi nella liquidazione di assegni al personale fino all'importo di lire 500 individuali;
3) differenza nella liquidazione di assegni di carattere eventuale al personale fino all'importo di lire 500 individuali;
4) mancanza di fatture o documenti di acquisti al minuto per singolo importo non superiore a lire 5000 quando sia allegata regolare dichiarazione di entrata del materiale e presa in carico vistata dall'autorità competente ad apporre il visto sulle fatture;
5) erronea imputazione di spese per singoli importi non superiori, ciascuno, a lire 10.000, che dovranno essere posti in evidenza in appositi elenchi da trasmettere alla Corte dei conti in allegato ai rendiconti medesimi.