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LEGGE 23 maggio 1951, n. 400

Modificazione del secondo comma dell'articolo 677 del Codice di procedura civile.

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Testo in vigore dal:  1-7-1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Il secondo comma dell'art. 677 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"L'art. 608, primo comma, è applicabile se il custode sia persona diversa dal detentore".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 maggio 1951

EINAUDI DE GASPERI - PICCIONI

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI