stai visualizzando l'atto

LEGGE 15 marzo 1951, n. 336

Efficacia del decreto legislativo 3 dicembre 1947, n. 1749, che autorizza il Ministero della difesa a far assumere all'Arsenale dell'esercito di Piacenza lavorazioni e forniture per conto di terzi.

nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  10-6-1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Le disposizioni del decreto legislativo 3 dicembre 1947, n. 1749, concernente l'autorizzazione al Ministero della difesa a far temporaneamente assumere all'Arsenale dell'esercito di Piacenza lavorazioni e forniture per conto di terzi, sono applicabili, con effetto dal 1 gennaio 1948, fino a sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 marzo 1951

EINAUDI DE GASPERI - PACCIARDI - PELLA - TOGNI

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI