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LEGGE 11 gennaio 1951, n. 31

Provvedimenti per gli appartenenti alla disciolta milizia nazionale portuaria.

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Testo in vigore dal:  8-2-1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il personale della milizia nazionale portuaria, disciolta col regio decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16-B, che alla data dell'8 settembre 1943 apparteneva ai ruoli organici del servizio permanente quali risultano dalla legge 8 luglio 1929, n. 1337, e successive modificazioni ed integrazioni, deve considerarsi regolarmente collocato in congedo d'autorità a decorrere dal 1 gennaio 1947.
Per coloro che alla data del 1 gennaio 1947:
a) erano ancora prigionieri od internati di guerra, il collocamento in congedo decorrerà dalla data di cessazione di tale posizione protratta del periodo di licenza loro spettante secondo le disposizioni in vigore per gli appartenenti alle Forze armate dello Stato;
b) erano nei territori italiani ancora occupati dalle truppe delle Nazioni alleate e non restituiti al Governo italiano, il collocamento in congedo decorrerà dal giorno successivo a quello in cui ha avuto luogo la restituzione di tali territori al Governo italiano;
c) erano nei territori che non verranno restituiti all'Italia in base al Trattato di pace, il collocamento in congedo decorrerà dal giorno successivo a quello in cui il detto Trattato è entrato in vigore.