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LEGGE 3 marzo 1951, n. 298

Modificazioni all'ultimo comma dell'art. 10 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'avanzamento degli ufficiali dei Corpi militari della marina, approvato con regio decreto 1 agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni.

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Testo in vigore dal:  25-5-1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Il sesto comma dell'art. 10 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'avanzamento degli ufficiali di Marina, approvato con regio decreto 1 agosto 1936, n. 1493, quale risulta modificato dall'art. 3 del regio decreto-legge 2 marzo 1944, n. 79, è sostituito dal seguente:
"Per gli scrutini per la nomina a sottotenente nel Corpo equipaggi militari marittimi fanno parte della Commissione anche il direttore generale del Corpo equipaggi militari marittimi o, in caso di assenza o di impedimento, l'ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello che lo sostituisce, e, a seconda che i nominandi debbano essere iscritti al ruolo servizi macchina, al ruolo servizi tecnici o al ruolo servizi contabili, il direttore generale delle costruzioni navali e meccaniche o quello delle armi e armamenti navali o quello di Commissariato militare marittimo, o, in caso di assenza o di impedimento, chi può sostituirli ai sensi del secondo comma del presente articolo".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 marzo 1951

EINAUDI DE GASPERI - PACCIARDI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI