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LEGGE 20 marzo 1951, n. 233

Modificazione all'art. 1 del decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 752, relativo all'inquadramento dei direttori di scuole tecniche industriali provenienti dai cessati laboratori-scuola e dalle scuole di tirocinio ad orario ridotto.

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Testo in vigore dal:  3-5-1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA
la seguente legge:

Articolo

unico. Il decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 752, è ratificato con la seguente modificazione:

Art. 1

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Torino, addì 20 marzo 1951

EINAUDI DE GASPERI - GONELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI