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LEGGE 16 marzo 1951, n. 231

Trasformazione in mutuo definitivo garantito dallo Stato dei finanziamenti provvisori concessi dal Consorzio per sovvenzioni su valori industriali all'Opera nazionale combattenti.

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Testo in vigore dal:  3-5-1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per la trasformazione in mutuo definitivo dei finanziamenti provvisori che, per complessive lire 580 milioni, sono stati erogati dal Consorzio per sovvenzioni su valori industriali all'Opera nazionale combattenti, ai sensi del regio decreto-legge 17 novembre 1938, numero 1847, e del regio decreto-legge 2 dicembre 1941, n. 1622, rispettivamente convertiti nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e nella legge 1 maggio 1942, n. 259, il Ministro per il tesoro designerà l'istituto o gli istituti di credito che potranno effettuare tale operazione, comprensiva tanto della predetta quota capitale di 580 milioni quanto degli interessi che, al momento della stipula del contratto di mutuo definitivo, risulteranno dovuti e non corrisposti dall'Opera nazionale combattenti al Consorzio per sovvenzioni su valori industriali.
Il maggior onere derivante dalla diversa misura del saggio di interesse per il mutuo definitivo, rispetto a quella a suo tempo stabilita per i finanziamenti provvisori, e qualsiasi altro onere dipendente dalle condizioni tutte del mutuo medesimo, restano a carico dell'Opera nazionale combattenti, la quale dovrà pure integrare con mezzi suoi propri, nei riguardi del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali, l'eventuale minore netto ricavo dell'operazione di fronte al complessivo suo debito per capitale ed interessi.