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LEGGE 22 gennaio 1951, n. 20

Proroga al 30 giugno 1951 del termine per la presentazione al Parlamento dei rendiconti generali dello Stato per gli esercizi finanziari dal 1943-44 al 1949-50.

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Testo in vigore dal:  15-2-1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

È prorogato al 30 giugno 1951 il termine per la presentazione al Parlamento dei rendiconti generali dello Stato per gli esercizi finanziari dal 1943-44 al 1949-50.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 gennaio 1951

EINAUDI DE GASPERI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI