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LEGGE 7 febbraio 1951, n. 169

Aumento dei diritti da riscuotere dall'ufficiale dello stato civile per il rilascio degli estratti e dei certificati.

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Testo in vigore dal:  8-4-1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il testo dell'art. 190 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1946, n. 621, è sostituito dal seguente "Per la spedizione degli estratti e dei certificati, oltre all'importo della carta bollata, l'ufficiale dello stato civile riscuote i seguenti diritti:
1) per gli estratti per copia integrale di qualsiasi atto di stato civile, comprese le copie di processi verbali di trascrizione di decreti ed altri atti, di una facciata lire 25; per ogni facciata o parte di facciata in più lire 20;
2) per le copie degli atti e documenti inseriti nel volume degli allegati, di una facciata lire 25; per ogni facciata o parte di facciata in più lire 20;
3) per gli estratti per riassunto di qualsiasi atto di stato civile lire 15;
4) per qualsiasi certificato lire 10.
Il pagamento dei diritti di cui al comma precedente dev'essere annotato in fine dell'estratto, della copia o del certificato".