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LEGGE 24 dicembre 1951, n. 1674

Devoluzione all'assistenza degli orfani dei militari decorati al valor militare delle pensioni e dei soprassoldi annessi alle decorazioni dell'Ordine militare d'Italia e alle medaglie al valor militare concesse alle insegne di unità, esistenti o disciolte, dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  26-2-1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le pensioni e i soprassoldi annessi rispettivamente alle decorazioni dell'Ordine militare d'Italia ed alle medaglie al valor militare concesse a bandiere, labari od altre insegne di reggimenti, navi, reparti aerei ed unità similari, disciolti o tuttora esistenti, dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, sono devoluti alla assistenza degli orfani dei militari di ciascuna di dette Forze armate decorati al valor militare.