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LEGGE 27 ottobre 1951, n. 1578

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa, concluso a Parigi il 2 settembre 1949.

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Testo in vigore dal:  22-1-1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa, concluso a Parigi il 2 settembre 1949.