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LEGGE 4 gennaio 1951, n. 14

Spese di manutenzione, rinnovazione ed acquisto del materiale elettorale di proprietà dello Stato e spese inerenti al servizio tecnico ispettivo.

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Testo in vigore dal:  14-2-1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le spese per la manutenzione e la rinnovazione delle urne per la votazione, dei bolli per le sezioni elettorali e dei relativi accessori, di proprietà dello Stato, quelle di acquisto del suddetto materiale per le sezioni di nuova istituzione, quelle di trasporto del materiale stesso, nonché quelle inerenti al servizio tecnico ispettivo, sono a carico dello Stato.