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LEGGE 7 dicembre 1951, n. 1355

Norma interpretativa autentica del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, articolo 3 comma a), e articolo 7, che soppresse il ruolo degli ufficiali del Servizio tecnico del genio.

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Testo in vigore dal:  5-1-1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

L'art. 7 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, è integrato come segue:
"Per gli ufficiali del soppresso Servizio tecnico del genio si applicano i limiti di età stabiliti dalla tabella n. 1 annessa alla legge 9 maggio 1940, n. 369 sullo stato degli, ufficiali".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo i chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 dicembre 1951

EINAUDI DE GASPERI - PACCIARDI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI