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LEGGE 27 novembre 1951, n. 1351

Modalità per i pagamenti da effettuarsi per conto dell'Ambasciata degli Stati Uniti in base agli accordi Bonner-Corbino e Taff-Del Vecchio sui residuati di guerra.

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Testo in vigore dal:  4-1-1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Per i versamenti da effettuarsi in lire a favore del Governo degli Stati Uniti in dipendenza degli accordi sottoscritti tra il rappresentante del predetto Governo ed il Ministro per il tesoro il 9 settembre 1946, ed il 21 luglio 1947, ed approvati e resi esecutivi, rispettivamente, con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 ottobre 1947, n. 1455, e con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1609, è autorizzata, in deroga all'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, la emissione di ordini di accreditamento entro il limite di lire 50 milioni, ove non sia possibile provvedervi con mandati diretti.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 novembre 1951

EINAUDI DE GASPERI - VANONI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI