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LEGGE 23 novembre 1951, n. 1340

Integrazione delle vigenti disposizioni di legge relative al personale universitario non insegnante.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/02/1962)
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Testo in vigore dal:  27-2-1962
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'art. 14 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465, è sostituito dal seguente:
" Gli assistenti volontari sono nominati con decreto del rettore su proposta del professore ufficiale della materia. Valgono quanto al titolo di studio le disposizioni di cui al precedente art. 4.
((Gli assistenti volontari non possono superare, per ciascuna cattedra, il doppio del numero degli assistenti di ruolo previsti in organico per la cattedra stessa. Per le cattedre cui non trovansi assegnati assistenti ordinari, non potrà essere superato il numero di due volontari. In via, eccezionale, in relazione a particolari esigenze delle singole cattedre, il rettore, previo parere favorevole del Consiglio della Facoltà o Scuola interessata, può richiedere al Ministro per la pubblica istruzione di essere autorizzato a nominare un numero maggiore di assistenti volontari. L'autorizzazione è concessa, sentito il parere della Prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione))
.
((1))

Il coniuge, i parenti od affini del professore ufficiale, fino al quarto grado incluso, non possono essere nominati assistenti volontari presso la cattedra di cui il professore stesso è titolare.
La nomina è conferita per un anno accademico ed è tacitamente confermata di anno in anno.
Gli assistenti volontari possono venire revocati col termine di ciascun anno accademico, mediante decreto rettorale, su proposta del professore ufficiale della materia. Il preavviso di revoca è comunicato dal rettore all'interessato non oltre il mese di luglio.
Il provvedimento è definitivo.
Agli assistenti volontari non compete alcun assegno od indennità".
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 26 gennaio 1962, n. 16, ha disposto (con l'art.24) che la modifica avrà effetto dal 1 novembre 1961.