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LEGGE 4 novembre 1951, n. 1315

Valutazione degli ufficiali dell'Esercito che, anteriormente all'8 settembre 1943, hanno acquistato titolo ad essere presi in esame ai fini del trasferimento nei disciolti Corpo e Servizio di stato maggiore.

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Testo in vigore dal:  27-12-1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


La Commissione di cui all'art. 4 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 dicembre 1947, n. 1799, competente ad esprimere il parere circa l'idoneità a ricoprire le cariche già devolute agli ufficiali del Corpo e del Servizio di stato maggiore, è competente anche ad esaminare, ora per allora, gli ufficiali che, anteriormente all'8 settembre 1943, avevano acquisito titolo per essere esaminati dalla Commissione di cui all'art. 16 della legge 27 giugno 1942, n. 842, ma che non lo furono per cause di forza maggiore conseguenti allo stato di guerra.
Fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 409, e successive modificazioni, il trasferimento nel Corpo o nel Servizio di stato maggiore degli ufficiali contemplati nel comma precedente è effettuato sotto la data in cui ciascun ufficiale ha acquisito titolo per essere esaminato dalla Commissione di cui all'art. 16 della legge 27 giugno 1942, n. 842, con le modalità e con diritto ai vantaggi di carriera previsti dalle disposizioni in vigore a tale data, nonché nei limiti dei posti vacanti nei relativi organici alla data medesima.