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LEGGE 27 ottobre 1951, n. 1288

Trattamento economico del personale di ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero per il periodo 1 settembre 1943-30 aprile 1947.

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Testo in vigore dal:  5-12-1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Gli assegni di sede spettanti al personale di ruolo Ministero degli affari esteri che nel periodo 1 settembre 1943-30 aprile 1947 prestò servizio presso le sedi diplomatiche e consolari all'estero, sono fissati nella misura dell'80 per cento della valuta locale che sarebbe stata realizzata al cambio in vigore al 31 agosto 1943 in base agli assegni vigenti a tale data.
Agli effetti del comma precedente si intendono per assegni di sede quelli fissati dal regio decreto-legge 26 febbraio 1934, n. 425, convertito nella legge 31 luglio 1934, n. 1195, e dal regio decreto 26 febbraio 1934, n. 426, e successive modificazioni, con le maggiorazioni di cui al regio decreto-legge 15 gennaio 1942, n. 332.
Al personale che abbia prestato servizio presso gli uffici che alla data del 31 agosto 1943 non erano compresi nelle tabelle stabilite dal regio decreto-legge 26 febbraio 1934, n. 425, e successive modificazioni, e che siano stati istituiti nel periodo 10 settembre 1943-30 aprile 1947, è attribuito il trattamento economico pari allo 80 per cento di quello previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 265.