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LEGGE 4 novembre 1951, n. 1287

Assegnazione di un contributo annuo per l'assistenza sanitaria, protetica ed ospedaliera dei mutilati ed invalidi per servizio militare o civile.

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Testo in vigore dal:  18-12-1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


In applicazione della legge 15 luglio 1950, n. 539, nel bilancio del Ministero dell'interno è stanziato un contributo annuo di lire 100 milioni da destinarsi all'assistenza sanitaria, protetica ed ospedaliera dei mutilati ed invalidi per causa di servizio ordinario, militare o civile.
Per l'esercizio finanziario 1950-51 il contributo suddetto è limitato a lire 50 milioni.