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LEGGE 17 febbraio 1951, n. 121

Rimborso parziale, per l'anno 1949, della imposta di fabbricazione sulla benzina consumata per l'azionamento delle autovetture adibite al servizio pubblico da piazza.

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Testo in vigore dal:  28-3-1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È consentito, per l'anno 1949, il rimborso parziale della imposta di fabbricazione, nella misura di lire 20 per ogni litro, sulla benzina consumata per l'azionamento delle autovetture adibite al servizio pubblico da piazza - compresi i motoscafi nelle località dove essi sostituiscono le vetture da piazza - munite della prescritta licenza dell'autorità comunale e circolanti sul territorio dello Stato alla data del 1 gennaio 1949.
L'agevolazione sarà concessa, limitatamente ai giorni in cui le autovetture o i motoscafi hanno prestato effettivo servizio, in base al consumo medio presunto di:
1) litri 5 giornalieri per ogni autovettura circolante nei Comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
2) litri 3 giornalieri per ogni autovettura circolante nei Comuni con popolazione superiore a 100.000, ma non a 500.000 abitanti;
3) litri 2 giornalieri per ogni autovettura circolante nei Comuni con popolazione di 100.000 abitanti o meno.