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LEGGE 19 ottobre 1951, n. 1168

Attribuzioni delle Giunte provinciali.

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Testo in vigore dal:  17-11-1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'art. 87 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, è sostituito dal seguente:
"Oltrechè sugli oggetti indicati nell'art. 250 della legge, modificato dall'art. 86 del presente decreto, appartiene alla Giunta provinciale di deliberare intorno agli oggetti indicati ai numeri 2 e 3 dell'art. 241 della legge, modificato dall'art. 80 del presente decreto, ai lavori relativi a strade, fiumi e torrenti, posti dalla legge a carico delle Province, ai progetti di lavori, alle forniture, agli appalti ed ai contratti, quando si tratti:
a) di contratti il cui valore complessivo e giustificato non ecceda le lire 2.500.000;
b) di spesa che non superi annualmente le lire 500.000 e cui la Provincia non resti obbligata oltre i cinque anni semprechè per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto computato il quale si oltrepassi il limite anzidetto;
c) di locazione di fondi rustici, fabbricati o altri immobili, se il canone complessivo non superi le lire 2.500.000 e la durata del contratto non ecceda i nove anni.
"Spetta parimenti alla Giunta provinciale deliberare intorno alle azioni possessore ed a tutte quelle altre da sostenere in giudizio, che non eccedano la competenza del pretore.
"È pure di competenza della Giunta provinciale deliberare intorno allo storno di fondi da una categoria all'altra del bilancio, quando lo stanziamento che deve essere integrato si riferisce ad una spesa obbligatoria, allo storno da un articolo all'altro della stessa categoria, nonché all'erogazione delle somme stanziate in bilancio per spese impreviste e delle somme a calcolo per le spese variabili o per servizi di economia.
"Le deliberazioni di cui al primo comma sono comunicate al Consiglio provinciale nella prima adunanza".