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LEGGE 3 febbraio 1951, n. 113

Assegnazione di un nuovo termine per l'esenzione venticinquennale dalle imposte e dalle sovrimposte sui fabbricati per il piano regolatore della parte centrale di Modena.

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Testo in vigore dal:  25-3-1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Le costruzioni edilizie nell'ambito del piano regolatore particolareggiato edilizio e di risanamento della parte centrale della città di Modena per fruire della esenzione venticinquennale dall'imposta e dalle sovrimposte, provinciale e comunale, sui fabbricati, di cui all'art. 6 del regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1864, convertito nella legge 4 giugno 1934, n. 1034, e all'art. 4 del regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1816, convertito nella legge 30 gennaio 1939, n. 409, devono essere compiute entro il 31 ottobre 1952 ferma restando la decorrenza dell'esenzione stessa dal 21 gennaio 1942.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 febbraio 1951

EINAUDI DE GASPERI - ALDISIO - PICCIONI - VANONI - GONELLA Visto: il Guardasigilli: PICCIONI