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LEGGE 27 ottobre 1951, n. 1105

Stato di previsione della spesa dei Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1951 al 30 giugno 1952.

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Testo in vigore dal:  14-11-1951

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica

hanno approvato;
PROMULGA

IL

PRESIDENTE BELLA REPUBBLICA la seguente legge:

Art. 1

Il Governo è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1951 al 30 giugno 1952, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge,