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LEGGE 7 dicembre 1951, n. 1330

Proroga dei termini per la rettifica delle dichiarazioni e per gli accertamenti di ufficio agli effetti delle imposte straordinarie sul patrimonio.

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Testo in vigore dal:  30-12-1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

L'articolo 67 del testo unico 9 maggio 1950, n. 203, è sostituito dal seguente:
"L'azione della Finanza, per la rettifica delle dichiarazioni presentate dai contribuenti per l'imposta straordinaria sul patrimonio, si prescrive entro il 31 dicembre 1952.
"Entro il 31 dicembre 1953 si prescrive l'azione per l'accertamento in confronto di quei contribuenti che non provvidero alla presentazione della dichiarazione".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 dicembre 1951

EINAUDI DE GASPERI - VANONI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI