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LEGGE 20 novembre 1951, n. 1542

Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Azienda di Stato per i servizi telefonici - mutui fino all'ammontare di 30 miliardi.

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Testo in vigore dal:  26-1-1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere, a decorrere dal 1 luglio 1951, all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, con i fondi dei conti correnti postali di cui all'articolo unico del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822, mutui non superiori a sei miliardi annui, fino all'ammontare complessivo di 30 miliardi, per la ricostruzione ed il potenziamento degli impianti e stabilimenti di telecomunicazioni dell'Italia centrale-meridionale ed insulare, alle stesse condizioni e con le stesse modalità previste dalla legge 9 maggio 1950, n. 315.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 novembre 1951

EINAUDI DE GASPERI - SPATARO - VANONI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI