stai visualizzando l'atto

LEGGE 5 agosto 1951, n. 1085

Computo ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita del servizio prestato dal personale dell'Amministrazione delle poste e telegrafi presso la cessata Amministrazione austriaca.

nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  6-11-1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Per il personale dell'Amministrazione delle poste e telegrafi proveniente dalla cessata Amministrazione austro-ungarica con le qualifiche di maestri di posta ed officianti postali ed inscritto all'Opera di previdenza per il personale civile e militare dello Stato in base all'art. 3, lettera e), del testo unico 26 febbraio 1928, n. 619, sono computati utili, ai fini del calcolo della buonuscita, gli anni di servizio fatti con tali qualifiche, nonché gli anni dei servizi provvisori precedenti la prima nomina, divenuti definitivi agli effetti della pensione in virtù dell'art. II e del paragrafo 61 della prammatica di servizio austro-ungarica, e dell'art. 23 del regio decreto 7 giugno 1928, n. 1369.
Le liquidazioni avvenute in difformità con la disposizione che precede potranno essere rifatte a richiesta degli interessati o dei loro legittimi eredi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Caprarola, addì 5 agosto 1951

EINAUDI DE GASPERI - VANONI - SPATARO - RUBINACCI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI