stai visualizzando l'atto

LEGGE 30 giugno 1951, n. 606

Modificazione dell'art. 18 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, sull'assistenza ai tubercolotici.

nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal:  9-8-1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'articolo 18 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, è sostituito dal seguente:
"L'assicurato che abbia usufruito una prima volta delle prestazioni antitubercolari conserva il diritto alle prestazioni economiche e sanitarie anche se, successivamente, venga a mancare il requisito di contribuzione di cui al precedente articolo. Tale diritto non sussiste per le prestazioni in favore delle persone di famiglia dell'assicurato".