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LEGGE 21 maggio 1951, n. 390

Modificazioni alle vigenti norme sulle stazioni di cura, soggiorno e turismo dei Comuni dove esistono organizzazioni di Stato per la gestione di aziende demaniali patrimoniali.

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Testo in vigore dal:  29-6-1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Le disposizioni di cui al regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1 luglio 1926, n. 1380, e successive modificazioni, si applicano anche ai Comuni dove esistono organizzazioni di Stato per la gestione di aziende demaniali patrimoniali.
Il Comitato di amministrazione delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo dei cennati Comuni è composto: di un rappresentante del Demanio, nominato dal Ministro per le finanze; di un membro, designato nel proprio seno dagli speciali comitati o commissioni di vigilanza o di amministrazione, istituiti per la gestione delle singole aziende patrimoniali; di un membro nominato dal prefetto della Provincia; di un membro nominato dall'Amministrazione comunale; dei rappresentanti indicati ai numeri 2, 3 e 4 dell'art. 8 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, modificato dall'art. 6 della legge 29 gennaio 1934, n. 321, e di due rappresentanti dei lavoratori nominati dal prefetto su terne di nomi designati dalle associazioni sindacali locali ed a queste appartenenti, tenuto conto della consistenza delle associazioni sindacali stesse.
Il presidente è nominato nel seno del Comitato di amministrazione.
È abrogata ogni disposizione incompatibile con la presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 maggio 1951

EINAUDI DE GASPERI - SCELBA - VANONI

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI