stai visualizzando l'atto

LEGGE 4 maggio 1951, n. 385

Prosecuzione dei lavori di ricostruzione del porto di Genova.

nascondi
Testo in vigore dal:  28-6-1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per la prosecuzione dei lavori di riparazione dei danni causati da azioni belliche alle opere ed agli impianti del porto di Genova, per l'ammontare di lire un miliardo, sarà corrisposta al Consorzio autonomo del porto di Genova, a partire dall'esercizio 1950-51, sui fondi assegnati con la legge 12 luglio 1949, n. 460, l'annualità costante trentennale anticipata, comprensiva di capitale ed interesse al tasso del 5 per cento, di lire 61.953.740.