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LEGGE 10 aprile 1951, n. 287

Riordinamento dei giudizi di Assise.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2014)
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vigente al 19/04/2024
Testo in vigore dal:  9-10-2010
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Art. 12

(Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare).


Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:
a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
b) gli appartenenti
((...))
a qualsiasi organo di polizia, anche, se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.